AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate  o  richiamate  nel  deceto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2
ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2  febbraio  1994,  n.
80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n.
477,  30  settembre  1994,  n.  562,  30  novembre 1994, n. 661, e 31
gennaio 1995, n. 29". I DD.LL. sopracitati, di  contenuto  pressoche'
analogo  al  presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993,  n.
26  del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno
1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del
1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995  e  n.  77  del  1  aprile
1995).
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui
testo e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  di
          conversione:
             "Art.  2.  -  1.  In materia di spettacolo il Governo e'
          delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
               a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino
          all'entrata  in  vigore  delle  leggi-quadro  riguardanti i
          singoli  settori  di  cui  all'art.   3,   comma   1,   del
          decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
               b)  disciplinare  i criteri, gli organi e le procedure
          per  l'esercizio,  in  concorso  con  le   regioni,   delle
          competenze di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29
          marzo  1995,  n. 97, nonche' per l'esercizio della funzione
          di indirizzo e coordinamento;
               c)  trasferire  alle  regioni,   anche   con   criteri
          perequativi,  le  risorse  finanziarie nonche' il personale
          connessi alle competenze trasferite.
             2. Nell'emanazione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1,  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
               a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a
          soggetti, attivita', obiettivi e  funzioni  di  prioritario
          interesse  nazionale.  A  tal  fine  sono riconosciuti come
          soggetti  di  prioritario  interesse  nazionale  gli  enti,
          associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano
          attivita'  di  rilevanza  nazionale  per  dimensione, anche
          finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche'  quelli
          che   costituiscono   anche   di   fatto   il  circuito  di
          distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
               b)   omogeneita'   ed   organicita'   delle   funzioni
          trasferite alle regioni;
               c)  ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e
          regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)
          e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base  di  una  intesa
          fra  il  Governo  e la Conferenza permanente per i rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare  entro  il
          31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997,
          delle  risorse  di  competenza  regionale, alle regioni che
          abbiano  provveduto  a  regolamentare   l'esercizio   delle
          funzioni  loro  assegnate  ed  abbiano  individuato  idonee
          risorse finanziarie;
               d) il trasferimento del personale avra' luogo  secondo
          quanto disposto dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge
          29 marzo 1995, n. 97;
               e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie
          delle amministrazioni regionali;
               f)  attribuzione alle province, ai comuni e agli altri
          enti  locali  territoriali  delle  funzioni  di   carattere
          esclusivamente locale;
               g)  previsione  di una verifica triennale ed eventuale
          modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);
              h) previsione che, in sede di  prima  ripartizione  dei
          fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento
          avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta.
             3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo, sentite le  regioni,  trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica gli
          schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  per  il
          parere  da parte delle commissioni parlamentari competenti.
          Le  commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
          di trasmissione".
                               Art. 1.
                Trasferimento di funzioni in materia
                     di turismo e di spettacolo
(( 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito ))
(( denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni            ))
(( amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello      ))
(( spettacolo salvo quelle espressamente attribuite                ))
(( all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto  ))
(( riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e    ))
(( termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del    ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale     ))
(( triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. ))
(( 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce ))
(( il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo     ))
(( Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di         ))
(( Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni  ))
(( a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di     ))
(( Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le     ))
(( materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro  ))
(( trenta giorni dal ricevimento della richiesta.                  ))
(( 3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione    ))
(( della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo ))
(( nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle  ))
(( risorse.                                                        ))
(( 4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello     ))
(( spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni          ))
(( trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e ))
(( con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti  ))
(( pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato  ))
(( giuridico e il trattamento economico acquisito.                 ))
(( 5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si   ))
(( avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli  ))
(( organici, in servizio alla data di entrata in vigore della      ))
(( legge di conversione del presente decreto, e del personale      ))
(( trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove         ))
(( assunzioni di personale. ))                                     ))
(( 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il    ))
(( Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i     ))
(( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di     ))
(( Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di  ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta          ))
(( turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione      ))
(( della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale          ))
(( confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo     ))
(( della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo   ))
(( stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per   ))
(( il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorita' gli interventi    ))
(( finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio e      ))
(( all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli        ))
(( adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle       ))
(( normative comunitarie. Il Fondo e' gestito dalle regioni, anche ))
(( attraverso apposite convenzioni stipulate con societa' ed       ))
(( istituti di credito nazionali e regionali. ll Presidente del    ))
(( Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce         ))
(( annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con        ))
(( criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento      ))
(( turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30  ))
(( per cento del Fondo e' ripartito, con i medesimi criteri, tra   ))
(( le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli ))
(( interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2     ))
(( e 5-b. ))                                                       ))
(( 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a    ))
(( lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante              ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al         ))
(( capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del       ))
(( tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte                  ))
(( dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei  ))
(( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,   ))
(( con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))    ))
(( 8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti      ))
(( disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4      ))
(( novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del     ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che          ))
(( risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti    ))
(( disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per ))
(( essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al     ))
(( Fondo di cui al comma 6. ))                                     ))
(( 9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero   ))
(( delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo   ))
(( non attrbuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del ))
(( Consiglio dei Ministri. ))                                      ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n.
          292, recante "Ordinamento per l'Ente nazionale italiano per
          il turismo", e' il seguente:
             "Art. 7 (Programma promozionale  nazionale  e  programmi
          esecutivi  di attuazione). - 1. L'ENIT elabora, anche sulla
          base  di  singoli   programmi   regionali,   il   programma
          promozionale  nazionale  di durata triennale, contenente le
          direttive  generali,  gli  obiettivi  e  gli  strumenti  di
          intervento,  l'indicazione  delle aree geografiche verso le
          quali  deve  essere  prevalentemente  rivolta  la   propria
          attivita'  e  la  previsione  di  massima  per  gli importi
          globali di spesa per ciascuna area.
             2.  Nella  predisposizione  del  programma  promozionale
          triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al
          trenta  per  cento,  e'  riservata  al finanziamento, anche
          parziale,  degli  interventi  che  le   regioni   intendono
          realizzare congiuntamente all'Ente.
             3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al
          comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto
          della  coerenza  dell'intervento  proposto con le direttive
          generali  dettate  dal  piano  e  degli  effetti   che   la
          realizzazione  del  medesimo  potra'  avere sugli obiettivi
          prefissati.
             4.  Il  programma  promozionale  triennale  e'   attuato
          mediante  programmi  esecutivi annuali, deliberati entro il
          31  marzo  dell'anno  precedentemente  a  quello   cui   si
          riferiscono,  nell'ambito  dei  quali  vengono  definite le
          modalita' di attuazione delle singole iniziative.
             5. Il programma promozionale  triennale  e  i  programmi
          esecutivi   annuali  sono  inviati  per  l'approvazione  al
          Ministro del turismo  e  dello  spettacolo,  immediatamente
          dopo  la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il
          Ministro formula  eventuali  osservazioni  entro  i  trenta
          giorni  successivi alla data di ricevimento; trascorso tale
          termine senza che siano state  formulate  osservazioni,  il
          programma si intende approvato".
             -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del D.L. 4 novembre
          1988, n. 465, recante "Misure urgenti e  straordinarie  per
          la  realizzazione  di  strutture  turistiche,  ricettive  e
          tecnologiche", e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. In vista dello svolgimento dei  campionati
          mondiali di calcio 1990, per la realizzazione di iniziative
          volte   allo   sviluppo,   razionalizzazione,  adeguamento,
          ammodernamento e informatizzazione di strutture  turistiche
          e  ricettive,  e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
          per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e  di
          lire  196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi
          come limite di impegno annuo a  decorrere  dall'anno  1989.
          Delle predette somme almeno il 40 per cento e' riservato ai
          territori del Mezzogiorno.
             2.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  il  Ministro  del  turismo  e  dello
          spettacolo,  d'intesa  con  il  comitato  di cui all'art. 2
          della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua  con  proprio
          decreto,  relativamente  alle iniziative di cui al comma 1,
          le priorita', i parametri di valutazione ed  i  criteri  di
          ripartizione, con particolare riguardo:
               a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e
          dei  servizi  turistici per i campionati mondiali di calcio
          1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde  pubblico
          attrezzato,  all'adeguamento  delle strutture e dei servizi
          in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme
          associative  e  di  accordi  finalizzati  a   progetti   di
          miglioramento   dell'offerta   ricettiva   e  dei  servizi,
          all'adeguamento  agli  standard  europei  delle   normative
          antinfortunistiche   e  di  sicurezza,  allo  sviluppo  del
          turismo  nel  Mezzogiorno  ed  allo  sviluppo  del  turismo
          giovanile;
               b)  per i parametri di valutazione, alla redditivita',
          all'autofinanziamento,   all'occupazione,   all'innovazione
          tecnologica,  al  rispetto delle caratteristiche ambientali
          dell'area;
               c)  per  i  criteri di ripartizione, alla suddivisione
          dello stanziamento di cui al comma 1 fra le  regioni  e  le
          province  autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una
          quota non superiore  al  30  per  cento  per  iniziative  a
          carattere   nazionale   che   devono   essere   definite  e
          localizzate d'intesa con il  comitato  di  cui  all'art.  2
          della legge 17 maggio 1983, n. 217.
             3.  I progetti volti alla realizzazione delle iniziative
          di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del  turismo
          e  dello  spettacolo  entro  novanta  giorni  dalla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere
          corredati da un attestato delle regioni competenti  da  cui
          risulti  la  conformita'  dei  medesimi  alle finalita' dei
          programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere
          nazionale tale conformita' e' verificata dal  Ministro  del
          turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui
          all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
             4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
               a)  l'area, la durata e le modalita' degli interventi,
          corredate dal progetto di massima o esecutivo;
               b)  il  costo  totale,  inclusi   i   costi   per   la
          progettazione,  da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo
          dell'IVA;
               c) il concessionario per la realizzazione, che  dovra'
          assicurare anche la gestione;
               d)  tutte  le  fasi procedurali tecnico-amministrative
          previste  dalla  normativa   vigente   per   la   immediata
          realizzazione;
               e)  il  piano  finanziario che deve essere articolato,
          per quanto riguarda i costi,  con  l'indicazione  dei  vari
          fattori  di composizione e, per quanto riguarda le fonti di
          copertura, con  l'indicazione  delle  risorse  proprie  del
          concessionario  da  impegnare nel progetto, dei rientri che
          si presume di realizzare e dei contributi pubblici  di  cui
          al comma 5;
               f)  il  numero  degli  occupati,  con i relativi costi
          nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;
               g) le attivita' di formazione e  riqualificazione  del
          personale;
               h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
               i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione
          delle barriere architettoniche;
               l)  la  dichiarazione  di compatibilita' con i vincoli
          ambientali,  paesaggistici,   archeologici,   artistici   e
          storici  e  con  gli  strumenti urbanistici o, in mancanza,
          della deliberazione  del  consiglio  comunale  adottata  ai
          sensi  dell'art.  1,  quarto  comma,  della legge 3 gennaio
          1978, n. 1, nel caso di  opere  pubbliche  o  di  interesse
          pubblico.
             5.  L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le
          modalita' di cui all'art. 2, consta di:
               a) un contributo in conto  capitale,  a  valere  sullo
          stanziamento  di  cui  al comma 1, fino a un massimo del 35
          per cento del costo dell'investimento;
               b)  un  contributo  in  conto  interessi, a valere sul
          limite di impegno di cui al comma 1, nella  misura  massima
          del  5,50  per  cento  annuo dell'ammontare complessivo dei
          mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di  credito
          speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del
          tesoro  da  emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  di  importo  non
          superiore  al  35 per cento del costo dell'investimento, la
          cui durata e' fissata per 10 anni; tale  contributo  verra'
          corrisposto  in  rate  semestrali  direttamente all'ufficio
          mutuante".
             "Art.  2.  -  1.  Il  Ministro  del  turismo   e   dello
          spettacolo,  d'intesa  con  il  comitato  di cui all'art. 2
          della legge  17  maggio  1983,  n.  217  sulla  base  delle
          priorita',  parametri  e  criteri di cui all'art. 1 e delle
          valutazioni della commissione tecnica di cui  al  comma  2,
          con  proprio  decreto approva i progetti di cui all'art. 1,
          determina le somme spettanti  a  ciascuna  regione  per  il
          finanziamento   dei   progetti  approvati,  nonche'  quelle
          destinate ai  progetti  approvati  a  carattere  nazionale,
          fissandone  le  modalita'  ed  i  tempi  di  erogazione, ed
          assegna senza  finalizzazione  alle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.
             2.  I progetti sono valutati da una apposita commissione
          tecnica istituita con decreto del Ministro  del  turismo  e
          dello  spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un
          suo delegato e composta  da  quattro  esperti  nel  settore
          della  programmazione  e  dello  sviluppo turistico e da un
          funzionario del Ministero del turismo  e  dello  spettacolo
          con  funzioni  di segretario. Tale commissione e' integrata
          di volta in volta dall'assessore regionale  competente  per
          territorio  o  da un suo delegato, da un rappresentante del
          Ministero  dell'ambiente  e  da   un   rappresentante   del
          Ministero  per  i  beni culturali e ambientali. Con decreto
          del Ministro del turismo e dello  spettacolo,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  e' determinato il compenso
          spettante agli esperti e al segretario.
             3. Le regioni interessate, entro  novanta  giorni  dalla
          data  di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto
          di cui al comma 1, stipulano gli atti  di  concessione  che
          prevedono tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei
          lavori  e  le  relative  penali,  conformemente ai progetti
          approvati. Il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo
          revoca  i contributi per il finanziamento di progetti per i
          quali, decorso il predetto termine, non e'  intervenuta  la
          stipula  della concessione, utilizzando le somme recuperate
          a favore di altri aventi di diritto. La revoca e'  disposta
          altresi'  nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine
          fissato dalle convenzioni.
             4.  Con  decreto  del  Ministro  del  turismo  e   dello
          spettacolo  sono  approvati  gli  atti di concessione per i
          progetti a carattere nazionale.
            5.  (Soppresso  dalla  legge  di  conversione 30 dicembre
          1988, n.  555).
             6. I beni risultanti dalla realizzazione  dei  progetti,
          sino  alla  data di scadenza del finanziamento agevolato di
          cui all'art.  1,  comma  5,  lettera  b),  rimangono  nella
          proprieta'  pubblica,  ove ai tratti di opere integralmente
          nuove che potranno essere dal concessionario costituente in
          ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso;
          sono sottoposti a vincolo  di  destinazione  e  d'uso,  con
          obbligo   di   preventiva   autorizzazione   da  parte  del
          concedente  a  trasferire  o  alienare,  ove  derivino   da
          interventi su beni ed opere gia' esistenti. Tale preventiva
          autorizzazione  non  e' richiesta per gli atti derivanti da
          procedure esecutive  immobiliari.  Alla  predetta  data  il
          concessionario  e'  tenuto  a  riscattare la proprieta' del
          bene o ad estinguere i vincoli, versando  un  corrispettivo
          gia'  definito  nell'atto  di  concessione  e  comunque non
          inferiore all'ammontare del 20  per  cento  del  contributo
          pubblico  complessivamente  goduto.  L'atto  di concessione
          dovra' prevedere idonea  fidejussione  bancaria  o  polizza
          fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o
          imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente
          autenticata e ove richiesto dalla legge, registrata, per un
          importo almeno pari a quello definito per il riscatto della
          proprieta' o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.
             7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in
          ipoteca  ai  sensi  del  comma 6, l'aggiudicatario subentra
          nella concessione.
             8. I corrispondenti di cui al comma 6 sono riversati  su
          un apposito conto corrente infruttifero che sara' istituito
          presso  la  Tesoreria  dello Stato con decreto del Ministro
          del  tesoro,  per  utilizzazioni  conformi  agli  obiettivi
          indicati nell'art. 1".
             -  Il testo dell'art. 12-bis del D.L. 20 maggio 1993, n.
          149, recante "Interventi urgenti in favore  dell'economia",
          e' il seguente:
             "Art.  12-bis  (Provvedimenti  urgenti per la promozione
          degli investimenti nel settore del turismo). - 1. Il  Fondo
          centrale  di  garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della
          legge 12 marzo 1968, n.  326, e' soppresso  e  le  relative
          disponibilita'  sono  destinate  alle  finalita'  di cui al
          comma 3 del presente articolo, secondo modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro del tesoro.
            2.  I  finanziamenti  di  progetti  a carattere nazionale
          disposti con decreto  del  Ministro  del  turismo  e  dello
          spettacolo   4   agosto  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 285  del  6  dicembre  1989,  ai  sensi  degli
          articoli  1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n.  465,
          convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,
          n.  556, per i quali non e'  stata  stipulata  la  prevista
          convenzione  entro  due  anni  dalla  data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale,
          sono revocati. Le relative disponibilita',  nonche'  quelle
          relative  ai  progetti  a carattere nazionale comunque gia'
          revocati,  sono  destinate alle finalita' di cui al comma 3
          del presente articolo.
             3. Le disponibilita' di cui ai commi 1 e 2 del  presente
          articolo  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate  allo  stato  di  previsione   del
          Ministero  del  turismo e dello spettacolo e sono destinate
          alla concessione del contributo in conto capitale,  di  cui
          all'art.  1,  comma  5,  lettera  a),  del  decreto-legge 4
          novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni  dalla
          legge  30  dicembre  1988, n. 556, ai progetti presentati e
          ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.
             4. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  gli
          interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda  di
          ammissione  al finanziamento. La domanda e' accompagnata da
          una relazione  illustrativa  degli  aggiornamenti  e  delle
          modifiche  eventualmente  apportati  rispetto  al  progetto
          originale,   che   non   debbono   comportare   sostanziali
          modificazioni  della  progettazione  delle  caratteristiche
          degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.
             5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla
          data di ripresentazione  della  domanda  siano  gia'  stati
          realizzati  per  una  quota  superiore  al 30 per cento dei
          costi.
             6.  L'ammissione  al  finanziamento  e'  disposta,   con
          proprio  decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          in  base  alle  priorita'  ed  ai  criteri  previsti  dalla
          normativa  di  cui al comma 7 del presente articolo, tenuto
          conto dell'interesse sociale alla realizzazione  dell'opera
          anche  in  relazione  alle aree di cui all'art. 1, comma 1,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
             7. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 4 novembre
          1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre 1988, n. 556, e  quelle  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  del  turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10  del  13  gennaio
          1989".