AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel deceto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995). La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. In materia di spettacolo il Governo e' delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonche' il personale connessi alle competenze trasferite. 2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attivita', obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali; b) omogeneita' ed organicita' delle funzioni trasferite alle regioni; c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie; d) il trasferimento del personale avra' luogo secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali; f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale; g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a); h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione". Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo (( 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito )) (( denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni )) (( amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello )) (( spettacolo salvo quelle espressamente attribuite )) (( all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto )) (( riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e )) (( termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale )) (( triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. )) (( 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce )) (( il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo )) (( Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di )) (( Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni )) (( a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di )) (( Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le )) (( materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro )) (( trenta giorni dal ricevimento della richiesta. )) (( 3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione )) (( della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo )) (( nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle )) (( risorse. )) (( 4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello )) (( spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni )) (( trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e )) (( con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti )) (( pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato )) (( giuridico e il trattamento economico acquisito. )) (( 5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si )) (( avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli )) (( organici, in servizio alla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, e del personale )) (( trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove )) (( assunzioni di personale. )) )) (( 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il )) (( Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i )) (( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di )) (( Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta )) (( turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione )) (( della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale )) (( confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo )) (( della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo )) (( stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per )) (( il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorita' gli interventi )) (( finalizzati al miglioramento della qualita' del servizio e )) (( all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli )) (( adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle )) (( normative comunitarie. Il Fondo e' gestito dalle regioni, anche )) (( attraverso apposite convenzioni stipulate con societa' ed )) (( istituti di credito nazionali e regionali. ll Presidente del )) (( Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce )) (( annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con )) (( criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento )) (( turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 )) (( per cento del Fondo e' ripartito, con i medesimi criteri, tra )) (( le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli )) (( interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 )) (( e 5-b. )) )) (( 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a )) (( lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al )) (( capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte )) (( dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei )) (( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, )) (( con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) )) (( 8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti )) (( disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 )) (( novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del )) (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che )) (( risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti )) (( disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per )) (( essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al )) (( Fondo di cui al comma 6. )) )) (( 9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero )) (( delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo )) (( non attrbuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del )) (( Consiglio dei Ministri. )) )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante "Ordinamento per l'Ente nazionale italiano per il turismo", e' il seguente: "Art. 7 (Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione). - 1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attivita' e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area. 2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, e' riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente. 3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potra' avere sugli obiettivi prefissati. 4. Il programma promozionale triennale e' attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedentemente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalita' di attuazione delle singole iniziative. 5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato". - Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. 4 novembre 1988, n. 465, recante "Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche", e' il seguente: "Art. 1. - 1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e' riservato ai territori del Mezzogiorno. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo: a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile; b) per i parametri di valutazione, alla redditivita', all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area; c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita' dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare: a) l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo; b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA; c) il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare anche la gestione; d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la immediata realizzazione; e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5; f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione; g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale; h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate; i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, della deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico. 5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita' di cui all'art. 2, consta di: a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento; b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata e' fissata per 10 anni; tale contributo verra' corrisposto in rate semestrali direttamente all'ufficio mutuante". "Art. 2. - 1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 sulla base delle priorita', parametri e criteri di cui all'art. 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'art. 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonche' quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalita' ed i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti. 2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione e' integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario. 3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione che prevedono tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non e' intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi di diritto. La revoca e' disposta altresi' nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni. 4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale. 5. (Soppresso dalla legge di conversione 30 dicembre 1988, n. 555). 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), rimangono nella proprieta' pubblica, ove ai tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituente in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere gia' esistenti. Tale preventiva autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario e' tenuto a riscattare la proprieta' del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo gia' definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovra' prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprieta' o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra. 7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6, l'aggiudicatario subentra nella concessione. 8. I corrispondenti di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sara' istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'art. 1". - Il testo dell'art. 12-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante "Interventi urgenti in favore dell'economia", e' il seguente: "Art. 12-bis (Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo). - 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, e' soppresso e le relative disponibilita' sono destinate alle finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. 2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non e' stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilita', nonche' quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque gia' revocati, sono destinate alle finalita' di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Le disponibilita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda e' accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi. 5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano gia' stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi. 6. L'ammissione al finanziamento e' disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorita' ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989".